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Nuovo attestato di prestazione energetica, novità sulle detrazioni fiscali per risparmio energetico e ristrutturazione edilizia, edifici ad energia quasi zero, controllo degli impianti, aggiornamento delle sanzioni per la mancata redazione degli attestati di prestazione energetica nei casi in cui sono necessari.
Questi e tanti altri dettagli sulla nuova mappa online che racconta il nuovo Decreto Legge 63-2013 convertito in legge dalla Legge 90 del 3 agosto 2013.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2013 è stato pubblicato il Decreto Legge 4 giugno 2013, n.63, con il quale l’Italia recepisce la direttiva 2010/31/UE del parlamento Europeo.
Il Decreto n. 63 modifica i contenuti del Decreto legislativo n.192 del 19 agosto 2005 ed è coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n.90.
Ecco le principali novità introdotte dal decreto n.63/2013, di cui trovi tutti i dettagli nella mappa online:
Attestato di Prestazione Energetica
L’Attestato di prestazione energetica (APE) sostituisce l’attestato di certificazione energetica (ACE) ed è definito come un documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel decreto n.63 e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza.
L’APE è obbligatorio nel caso di nuova edificazione, ristrutturazione importante, vendita e locazione ad un nuovo locatario di edifici ed unità immobiliari. Inoltre l’APE è obbligatorio anche per edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq.
L’APE deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti.
L’APE ha validità di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio, inoltre vengono allegati all’APE i libretti d’impianto in originale o in copia.
L’Attestato di qualificazione energetica (AQE) è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell’APE.
L’APE comprende tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. In particolare:
- la prestazione energetica globale dell’edificio
- la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio
- i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge
- le emissioni di anidride carbonica
- le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio
- le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica.
Nel Decreto n.63-2013 vengono inoltre specificate le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e le sanzioni a carico dei soggetti interessati in caso di mancato rilascio dell’APE. Tali sanzioni sono comprese tra un minimo di 300 € ad un massimo di 18000 €.
Edifici ad Energia Quasi Zero (EEQZ)
Viene definito un piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia quasi zero, ovvero edifici ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ.
A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici pubblici di nuova costruzione occupati, compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero.
Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.
Detrazioni Fiscali per l’Efficientamento Energetico degli Edifici
La detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti è stata elevata dal 55% al 65%.
Le date di decorrenza della detrazione per edifici ed unità immobiliari sono comprese tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013 (31 dicembre 2014 con Legge di Stabilità, leggi gli aggiornamenti). Le date di decorrenza della detrazione per parti comuni di edifici condominiali e per tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio sono comprese tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2014 (30 giugno 2015 con Legge di Stabilità).
L’agevolazione è stata estesa, con limite massimo di detrazione di 30000 €, a:
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
L’articolo 15 del presente decreto prevede inoltre incentivi per nuovi interventi finalizzati all’efficienza energetica tra cui schermature solari, micro-cogenerazione e micro-trigenerazione.
La detrazione del 65% è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Detrazioni Fiscali per Interventi di Ristrutturazione Immobiliare
La detrazione del 50% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 (31 dicembre 2014 con Legge di Stabilità).
Nel decreto n.63 vengono aggiunti come detraibili:
- interventi per adeguamento antisismico e messa in sicurezza degli edifici esistenti (detrazione al 65% nelle zone sismiche 1 e 2, per edificio adibito ad abitazione principale o ad attività produttiva)
- interventi di bonifica amianto
- interventi per l’incremento dell’efficienza idrica.
Bonus Mobili
La detrazione del 50% per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in classe A+ (A per i forni) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 (31 dicembre 2014 con Legge di Stabilità).
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
Qualificazione degli Installatori degli Impianti a Fonti Rinnovabili
Gli installatori e i manutentori di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, devono possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Entro il 31 dicembre 2013 le regioni e le province autonome attiveranno un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procederanno al riconoscimento di fornitori di formazione.
Per tutti i dettagli vai alla:
Sono solo un appassionato e non un professionista ma trovo sempre interessanti gli argomenti trattati.
Interessanti, ma l`ape in lombardia non ha completamente sostituito l`ace.
Ciao in Lombardia vige ancora l’ACE secondo la normativa regionale.
Il DL 63, in merito alle modifiche sull’attestato di prestazione energetica, vale solo nelle regioni che non hanno ancora legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici.
Ciao Andrea e complimenti per i costanti aggiornamenti che proponi: sei una miniera!
Volevo chiederti: siccome sto acquistando casa, il venditore mi dice di essere in possesso dell’Ace che ha fatto redigere qualche anno fa. La casa, pura avendo i radiatori (termosifoni), non ha caldaia, quindi attualmente è senza generatore di calore (ci sono solo scaldacqua elettrici per ACS).
A questo punto l’ACE (che a breve avrò nelle mie mani) si può ritenere valido oppure è stato fatto un pò a casaccio? Inoltre, volendo ristrutturare, non potrò usufruire delle detrazioni perchè non vado a sostituire un generatore in quanto non c’è (la mia intenzione è quella di passare a pavimento radiante con chiller a Pompa di Calore), giusto?
Grazie tante…
Ciao grazie per l’interesse.
Si l’ACE a rigor di logica è valido, certo. Ovviamente occorre fidarsi della bontà del certificatore.
Adesso l’ACE si chiama APE, attestato di prestazione energetica e va rifatto ogni qualvolta effettui dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio, come nel tuo caso che andrai ad installare un nuovo impianto, per il quale, proprio perchè nuovo e non sostitutivo, non potrai usufruire delle detrazioni fiscali 65%, ma probabilmente quelle del 50% si (lavori di ristrutturazione edilizia).
Ciao Andrea, ti sottopongo 2 quesiti riguardanti la prestazione energetica degli edifici, sperando mi possa chiarire i dubbi:
1° – l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico può essere già considerata energia primaria o deve essere trasformata moltiplicando per il coefficiente 0,4?
2° – Nel D.M. 26.06.2009, Allegato 4.2, si fornisce la scala delle classi energetiche EPacs relativa a edifici residenziali ma non so che valori applicare per gli edifici non residenziali, per i quali penserei sia sufficiente dividere per 3 i valori della tabella.
Grazie
Ciao Piero.
Per il coefficiente di conversione in energia primaria dell’energia elettrica è 2,17, come indicato nella UNI TS 11300-4, il cui reciproco è 0,46.
Per i valori di classe energetica epacs di edifici non residenziali devi moltiplicare quelli che trovi nelle linee guida per la superficie utile del tuo edificio e poi dividere per il volume lordo dello stesso. Così facendo troverai i limiti epacs in kwh/m2anno.
Caio Andrea,
Sto prendendo in affitto un monolocale, ma il locatore non ha ancora fatto redigere l’APE.
Nel caso non si allegasse al contratto, si rischia la nullità dello stesso o solo una multa per il locatore?
grazie!
Ciao in caso di locazione di singola unità immobiliare non è obbligatorio allegare l’attestato di prestazione energetica al contratto, ma è obbligatorio dotarsene e inserire la clausola sul contratto di avvenuta ricezione dell’APE, pena sanzioni amministrative.
Qui tutti i dettagli su APE e contratti.