Certificazione Energetica degli Edifici nella Regione Sicilia alla Luce del Decreto Regionale 3 Marzo 2011

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La Sicilia è in attesa di una legge Regionale sulla certificazione energetica degli edifici. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Energia ha ritenuto necessario, nell’ambito delle proprie attribuzioni e in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, di fornire disposizioni di attuazione in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio siciliano, con il decreto 3 marzo 2011.

Tale decreto delibera che fino all’emanazione di una specifica normativa in materia, nel territorio della Regione siciliana si applicano le disposizioni del suddetto decreto legislativo 192/05.

Certificazione Energetica degli Edifici nella Regione Sicilia alla Luce del Decreto Regionale 3 Marzo 2011

L’attestato di certificazione energetica dovrà essere redatto secondo le disposizioni stabilite dal decreto legislativo n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in conformità alle disposizioni contenute nelle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.”

Per i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori energetici, previsti all’articolo 4 del Dlgs 192/2005 e della legge 311/2006, la Regione Sicilia, in attesa dell’emanazione di un proprio decreto rimanda all’allegato 3 del Dlgs 115/2008, cioè alla direttiva vigente a livello nazionale.

La legislazione nazionale demanda alle Regioni il compito di istituire l’albo/elenco dei soggetti certificatori. Attualmente tali albi sono attivi nelle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino-Alto Adige, in Sicilia è in fase di formazione. Presso la Regione Sicilia sarà istituito un elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione.

In alcune Regioni, come ad esempio l’Emilia-Romagna, l’abilitazione dei tecnici al rilascio dell’attestato di certificazione energetica degli edifici è subordinata alla frequenza, con esito positivo, dell’esame finale di uno dei corsi di formazione professionale organizzati dai soggetti accreditati dalla Regione.

Ecco tutti i dettagli:

I Requisiti Professionali dei Soggetti Abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici

I Requisiti Professionali dei Soggetti Abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici

Photo credit: lachlanhardy

In Puglia il T.A.R., con sentenza n. 2426 dell’11 giugno 2010, ha accolto il ricorso presentato dagli Ordini degli ingegneri delle province di Bari, Foggia, Taranto e Lecce contro la Delibera n. 2272 del 24 novembre 2009 di approvazione del “Regolamento per la certificazione energetica e ambientale degli edifici”.

In particolare, gli Ordini ricorrenti hanno contestato la parte della delibera in cui si prevede:

che l’abilitazione dei tecnici al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell’attestato di certificazione energetica degli edifici è subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia.”

Sulla base di tale sentenza, appare naturale pensare che per svolgere l’attività di certificazione energetica in Regione Sicilia non occorrerà obbligatoriamente frequentare uno specifico corso né sostenere un esame.

Così come fissato in via transitoria dall’allegato III del d.lgs 115/2008, “Requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione” potranno svolgere attività di certificazione energetica i soggetti in possesso:

  • di uno specifico titolo di studio
    (laurea o laurea specialistica in Ingegneria o Architettura, laurea specialistica in Scienze Ambientali o Chimica o Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, diploma di geometra, perito industriale o agrario),
  • abilitazione all’esercizio della professione.

L’elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione costituisce una procedura di pre-accreditamento dei soggetti certificatori. Tale atto è prodromo alla formazione dell’albo o elenco regionale di soggetti abilitati al rilascio dell’attestato. Essi, così come dal superiore D.L.gs dovranno essere indipendenti rispetto alla realizzazione dell’edificio e dei suoi componenti e agli interessi del richiedente.

In particolare, il Decreto 3 marzo 2011 dell’Assessorato dell’energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Sicilia stabilisce che la richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica in ambito regionale deve essere formulata al dipartimento regionale dell’energia, che curerà la tenuta e l’aggiornamento dello stesso. Alla richiesta seguirà l’assegnazione di un numero identificativo personale attestante l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti certificatori che dovrà essere riportato negli attestati di certificazione energetica da inviare all’amministrazione regionale.

Dal 21 settembre 2011 (180mo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Regionale), gli attestati di certificazione energetica privi del numero identificativo regionale non saranno ritenuti validi.

L’Attestato di Certificazione Energetica degli Edifici: ACE

L'Attestato di Certificazione Energetica degli Edifici: ACE

La redazione dell’attestato di certificazione energetica, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici seguono la disciplina del D.Lgs. n.192/2005 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni contenute nel l D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

L’attestato di certificazione energetica deve riguardare la singola unità immobiliare. In caso di compravendita o di locazione di un intero edificio, l’attestato deve essere disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita o del contratto di locazione.

In presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica ai fini della certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo il fabbisogno stagionale di energia primaria dell’edificio nella sua interezza, sulla base delle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria.

Gli attestati devono essere redatti dai soggetti certificatori in conformità agli allegati 6 e 7 delle Linee guida nazionali, previsti rispettivamente, per edifici residenziali e non residenziali.

Le condizioni e le modalità relative alla valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare, così come previsto dalle Linee guida, devono essere esplicitamente indicate nei relativi attestati, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità professionali.

Il certificatore dovrà trasmettere copia dell’attestato di certificazione energetica al dipartimento regionale dell’energia, entro quindici giorni successivi alla consegna al richiedente. A ciascun attestato sarà attribuito un codice regionale identificativo univoco, che servirà ad identificare l’immobile nel catasto energetico degli edifici anche per tutte le eventuali successive modifiche o variazioni dello stesso certificato.

Il codice identificativo dell’immobile certificato sarà costituito da sedici caratteri numerici che dovrà successivamente essere riportato nei modelli ACE di cui agli allegati 6 e 7 delle Linee guida e nelle eventuali targhe di efficienza energetica affisse nell’immobile a cura dei soggetti aventi titolo: certificatori e proprietari degli immobili. Ai soggetti certificatori che ne faranno richiesta sarà comunicato il codice identificativo univoco assegnato dall’amministrazione regionale all’attestato di certificazione energetica.

Il soggetto certificatore ha l’obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa alle analisi energetiche e la documentazione tecnica relativa all’edificio certificato.

Il Dipartimento Regionale dell’energia potrà disporre verifiche e controlli, anche a campione, sulla regolarità degli attestati redatti dai certificatori ed inviati all’amministrazione regionale e sulla adeguatezza dei requisiti dichiarati. A tale scopo potranno essere richiesti ai soggetti certificatori e ai proprietari degli immobili i documenti tecnici ed amministrativi ritenuti necessari.

L’attestato di certificazione sarà valido dieci anni dalla data di rilascio e dovrà essere aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell’edificio.

Tra le novità introdotte troviamo l’istituzione del sistema informativo per la certificazione energetica e catasto energetico degli edifici condiviso e georeferenziato che sarà oggetto di successiva regolamentazione. I dati inviati dai soggetti interessati potranno essere trattati per finalità di monitoraggio e controllo dell’efficienza energetica.


A cura di:

Arch. Salvatore Pitruzzella Ph.d.
Docente a contratto presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo.
e-mail: s.pitruzzella@unipa.it

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