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L’attestato di prestazione energetica APE cambia di nuovo. Nuovo APE 2015, dal 1 ottobre 2015 usciranno i decreti attuativi della legge 90/2013 (di conversione del Decreto Legislativo 63/2013). Ricordo che l’ultimo aggiornamento alla certificazione energetica c’è stato il 2 ottobre 2014, con la pubblicazione delle nuove UNI TS 11300:2014 parte 1 e 2 che hanno modificato il metodo di calcolo della prestazione energetica degli edifici, anche per quanto riguarda la certificazione energetica.
In questo articolo cerco di raccogliere le informazioni più importanti in merito alle nuove disposizioni legislative e normative sull’attestato di prestazione energetica, anche alla luce dell’ultima conferenza unificata delle regioni tenutasi il 18 giugno 2015. Tra le varie fonti utilizzate, ho trovato una bella guida in pdf che riepiloga molto bene la situazione passata, attuale e futura a partire dal 1 ottobre 2015. Trovi il report a fondo pagina.
Le nuove disposizioni legislative in merito alla prestazione e certificazione energetica degli edifici riguarderanno sostanzialmente:
- nuovo decreto requisiti minimi, contenente anche indicazioni sull’edificio di riferimento e sugli edifici a energia quasi zero
- nuove linee guida per la certificazione energetica degli edifici, che tra le varie cose contiene il nuovo metodo per calcolare la classe energetica degli edifici e il nuovo aspetto grafico dell’APE.
- decreto relazione tecnica di progetto, che fornisce al tecnico le indicazioni per la redazione della relazione di rispondenza alle prescrizioni sul contenimento dei consumi energetici degli edifici e dei relativi sistemi impiantistici.
Di seguito maggiori dettagli e a fondo pagina il rimando agli approfondimenti che ho trovato:
Il Decreto Requisiti Minimi
Il nuovo decreto requisiti minimi andrà a sostituire l’attuale DPR 59/2009 che ad oggi definisce i requisiti minimi e le metodologie per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici.
Tra gli argomenti trattati dal nuovo decreto cito i seguenti:
- metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici: raccomandazioni CTI 14/2013, UNI TS 11300 1-2-3-4 e UNI EN 15193 sui requisiti energetici per l’illuminazione
- certificazione dei software commerciali per la certificazione energetica degli edifici
- indici di prestazione energetica, tra cui EPH, EPC, EPW, EPV, EPL, EPT
- edificio di riferimento, identico all’edificio da certificare tranne che per predeterminati parametri energetici ed impiantistici
- edifici a energia quasi zero, quelli che rispettano contemporaneamente i requisiti del nuovo decreto (al 2019 per edifici pubblici e al 2021 per tutti gli altri edifici) e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili secondo il DLgs 28/2011
- diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW.
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Nuove Linee Guida sull’Attestato di Prestazione Energetica APE 2015
Questo nuovo decreto andrà a sostituire le vecchie linee guida sulla certificazione energetica, il decreto 26 giugno 2009. L’obiettivo è quello di uniformare le modalità di classificazione energetica degli edifici a livello nazionale e il modello di attestato di prestazione energetica APE.
Ecco le principali novità:
- la classe energetica verrà calcolata sulla base dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento
- le classi energetiche saliranno da sette a dieci, A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G e nel caso di edificio a energia quasi zero occorrerà spuntare una casella apposita
- ci saranno ancora le raccomandazioni sugli interventi migliorativi
- aggiornati i casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE
- sopralluogo obbligatorio
- istituzione di un archivio di costi medi per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (ENEA)
- verrà istituito un catasto energetico unico nazionale, il sistema informativo nazionale APE (SIAPE), in cui verranno raccolti tutti gli attestati di prestazione energetica, anche quelli delle regioni che hanno una propria legislazione in materia.
Il sistema sanzionatorio fa riferimento all’articolo 15 del Dlgs 192/2005:
- sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto)
- sanzioni a carico del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune)
- sanzioni a carico del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, in affitto o messi in vendita).
Ci saranno attività di monitoraggio e controllo per almeno il 2% degli attestati di prestazione energetica.
Contro le truffe sugli APE a basso costo, ci saranno controlli a campione, a cura delle regioni: i certificati falsi saranno invalidati e per il progettista scatteranno le sanzioni di cui sopra.
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Scheda Raccolta Dati Certificazione Energetica Edifici (Formato Pdf e Doc)
Decreto Relazione Tecnica di Progetto
Durante la conferenza unificata delle regioni del 18 giugno 2015, è stato approvato anche il decreto sugli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.
Stiamo parlando di un adempimento previsto dal comma 1, articolo 8 del Decreto Legislativo 192/05.
Ecco i contenuti principali:
- indica ai progettisti come inserire elementi edili, termotecnici e illuminotecnici
- indica come eseguire calcoli e verifiche
- indica come redigere la relazione tecnica di progetto
- fornisce tre schemi di relazione tecnica: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.
Nei documenti di approfondimento troverai anche informazioni su:
- quadro legislativo sulla certificazione e prestazione energetica degli edifici, dalla legge 10/1991 alla legge 90/2013
- le UNI TS 11300 e gli aggiornamenti ad esse apportati con le revisioni del 2014.
Approfondimenti Nuovo APE 2015 e Decreti Attuativi Legge 90/2013
- AGGIORNAMENTO 02 Luglio 2015
Nuovo APE 2015: Linee guida nazionali per la certificazione energetica con allegato 1 e appendici A, B, C, D - AGGIORNAMENTO 02 Luglio 2015
DM Relazione tecnica di progetto con relativi allegati 1, 2, 3 - AGGIORNAMENTO 02 Luglio 2015
Decreto requisiti minimi con allegati 1, 2 e appendici A, B - Nuove linee guida nazionali sulla certificazione energetica – Bozza 04 giugno 2015
- Nuove linee guida nazionali sulla certificazione energetica – Appendice A – Casi di esclusione dall’obbligo di dotazione dell’APE – Bozza 04 giugno 2015
- Nuove linee guida nazionali sulla certificazione energetica – Allegato 1 – Bozza 04 giugno 2015
- Decreto nuova relazione tecnica di progetto – Bozza 04 giugno 2015
- Bozza del nuovo decreto riguardante la metodologia di calcolo e i requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici
- La nuova certificazione energetica degli edifici: critiche e consigli (raccolta video dalla 1a giornata nazionale dell’energia)
- Speciale certificazione energetica: arrivano le nuove regole dell’APE – PDF a cura di BibLus-net
- Rivoluzione APE parte seconda: dopo le UNI TS 11300 i decreti attuativi della Legge 90 – A cura di Ing. Annachiara Castagna, Logical Soft
- Decreti attuativi della Legge 90/2013 e Nuovo APE: facciamo chiarezza sui decreti attuativi – A cura di Namirial spa
- Tutta la legislazione nazionale e regionale sulla certificazione energetica
- La lista dei software commerciali (di cui uno anche gratuito, MC Impianti 11300) per la certificazione energetica degli edifici certificati dal Comitato Termotecnico Italiano CTI.
P.S.: In merito ai software gratis per la certificazione energetica degli edifici, sembrerebbe che a breve DOCET di Enea/CNR verrà aggiornato sulla base delle nuove UNI TS 11300:2014 e delle disposizioni legislative di cui sopra.
Photo credit: Acca, Logical Soft
Prima di cambiare le leggi, si dovrebbe investire di più nell’informazione delle persone.Tutti coloro con cui parlo sono convinti che il migliore investimento sia il fotovoltaico.
Mentre oggi è maggiormente premiato (e rende di più) la riqualificazione energetica: 65% detrazioni fiscali, riduzione delle spese di climatizzazione minimo del 50%, aumento del valore dell’immobile almeno del 50% del valore investito. Comfort abitativo percepibile da subito.
Sono d’accordo Francesco!
Noi tecnici spesso, parlando solo tra noi, scordiamo la semplicità nel parlare agli altri. Non è scontato che classe G sia una casa molto dispendiosa, per la gente comune può essere la casa di Giorgio……..
Il risparmio energetico come investimento finanziario non è passato, ma investire 13.000 euro su un appartamento da 100 metri quadri, con le detrazioni fiscali ed il risparmio sulle spese, porta ad avere in 10 anni un investimento che rende dal 3 al 6% annuo!!!!
Altro che BOT!!!
Sono perfettamente d’accordo con te Francesco!
Non riesco a comprendere bene, ma dal 1 ottobre 2015, i limiti di trasmittanza delle pareti/tetti/pavimenti variano?
Buongiorno Andrea,
vorrei chi mi chiarissi un dubbio: nell’APe si deve indicare l’oggetto dell’attestato, scegliendo tra intero edificio, unità immobiliare e gruppo di unità immobiliari. Il concetto di intero edificio è chiaro, ad esempio la classica unifamiliare, per l’unità immobiliare è chiaro nel caso di appartamento, ma una casa a schiera, che è indipendente da terra a cielo, ma confinante con altre abitazioni, è considerata unità immobiliare?
Grazie in anticipo e complimenti per il tuo sitto, utilissimo. Sabrina
Ciao se non fa parte di un condominio, quindi non fa capo ad un amministratore ecc., io la considererei intero edificio.
Anche se i muri sono in comune con altre unità immobiliari e quindi devo calcolare metà del loro spessore?
E’ una situazione poco chiara.
Grazie
Nel decreto 192, art. 2, ho trovato questa definizione:
l-duodetricies) “unità immobiliare”: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;
Potrebbe essere il caso di una casa a schiera? Grazie