Protocollo Itaca Marche: Esistono Contributi e Incentivi per chi Certifica? – Parte 3/3

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Esistono contributi e incentivi per chi certifica la propria casa mediante il Protocollo Itaca Marche. Quali i criteri e i livelli minimi prestazionali da raggiungere per accedere a tali incentivi e contributi?

Mentre la volta scorsa abbiamo trattato il processo di certificazione della sostenibilità ambientale di un edificio secondo il Protocollo Itaca Marche, oggi chiariamo quali sono i benefici per chi raggiunge certi livelli minimi di prestazione energetico-ambientale.

Protocollo Itaca Marche: Esistono Contributi e Incentivi per chi Certifica la Propria Casa?

Come già scritto nella prima parte di questa trattazione sul Protocollo Itaca Marche, esistono incentivi e contributi per l’adozione del protocollo Itaca-Marche, definiti dalla L.R. 14/2008, L.R. 22/2009 e dalla D.R. n° 1689 del 2011,ma sono ancora poco sfruttati e richiesti.

Criteri per l’adozione dei contributi e degli incentivi sono definiti negli art. 9 e 10 della L.R 14/2008 ai sensi dell’art. 14 della stessa Legge, mentre si fa riferimento all’art. 7 per le modalità tecniche del sistema di certificazione dove tali contributi o incentivi devono essere proporzionati al livello di sostenibilità energetico-ambientale raggiunto dall’edificio.

La definizione dei livelli minimi di prestazione sono definiti dall’art. 7 L.R. 14/2008 secondo il quale per il riconoscimento degli sconti sugli oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione è il raggiungimento del punteggio minimo 1 per le nuove costruzione e 0,5 per il recupero di edifici esistenti. La soglia minima per il riconoscimento degli incentivi volumetrici è stabilità invece nel raggiungimento del punteggio minimo di 2 per le nuove costruzioni e di 1 per il recupero dell’esistente.

La Regione Marche eroga i contributi secondo due modalità distinte:

  • fino al 100% del sovrapprezzo determinato dalle opere necessarie a conseguire il livello di sostenibilità per i Soggetti pubblici
  • fino al 40% del sovrapprezzo determinato dalle opere necessarie a conseguire il livello di sostenibilità per i Soggetti privati.

Per i costi sostenuti per ottenere la certificazione i contributi potranno raggiungere il 100% sia per soggetti pubblici che privati. La concessione di tutti i contributi sono comunque subordinati alla disponibilità economica della Regione.

Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono soggetti a sconti secondo quanto indicato nelle tabelle di seguito:



Per quanto concerne interventi di demolizione e ricostruzione, per la riqualificazione di aree urbane degradate, gli sconti sono quelli indicati nella tabella RECUPERO.

La volumetria utile viene incrementata fino ad un massimo del 15% solo su edifici con alte prestazioni energetico-ambientali come di seguito indicato in tabella secondo art. 10 della L.R. n° 14/2008:



Per quanto concerne Interventi di demolizione e ricostruzione, per la riqualificazione di aree urbane degradate, gli interventi sono quelli indicati nella tabella NUOVA COSTRUZIONE per la demolizione e ricostruzione e nella tabella RECUPERO per gli interventi conservativi delle strutture edilizie.

I procedimenti per la richiesta degli incentivi si dividono in due step, Inizio lavori e Fine lavori.

Inizio lavori

La richiesta di accesso agli incentivi deve essere presentata contestualmente alla richiesta di permesso di costruire o ad altra forma di abilitazione alla esecuzione dei lavori.

Le agevolazioni ammissibili fanno riferimento a quanto contenuto nell’attestato di conformità del progetto rilasciato dal soggetto certificatore.

Fine lavori

Unitamente alla comunicazione di fine lavori, il titolare del titolo abitativo o l’avente diritto deve presentare al Comune il Certificato di Sostenibilità Energetico-Ambientale dell’edificio rilasciato dal certificatore, l’Attestato di conformità delle opere realizzate.

La mancata presentazione del certificato di sostenibilità energetico-ambientale dell’edificio al Comune comporta la revoca delle agevolazioni previste dalla L.R. n° 14/2008 e dove previsto, il mancato rilascio del certificato di agibilità.

La difformità accertata della realizzazione che supera i parametri ed i limiti previsti dai criteri per sconti ed aumenti volumetrici comporta la revoca degli incentivi e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 12 della L.R n° 14/2008.

Approfondimenti

A cura di Arch. Matteo Piccioni

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