Superbonus 110%, Criteri Minimi Ambientali, Materiali Naturali e Marcatura CE

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Il Decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, nell’ambito dei lavori per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (superbonus 110%), ha introdotto dei requisiti di sostenibilità ambientale sui materiali isolanti (per gli interventi di isolamento termico a cappotto dell’involucro edilizio opaco: pareti, solai, tetti) . Tali prescrizioni sono indicate nei Criteri Ambientali Minimi CAM, introdotti per gli appalti pubblici nel campo edilizia con il DM 11 ottobre 2017.

I materiali naturali non hanno grossi problemi a rispettare i requisiti dei CAM, nello specifico quelli indicati nel criterio 2.4.2.9.

Prendo però la palla al balzo per cercare di fare chiarezza sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione e i materiali naturali non legati a logiche di filiera industriale: ad esempio paglia e terra cruda di scavo.

Superbonus 110%, criteri ambientali minimi e materiali naturali

Dal 1° luglio 2013 è in vigore il Regolamento UE n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

A partire da quella data, per essere immessi sul mercato, i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o conformi a una valutazione tecnica europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione DoP e marcatura CE secondo le nuove regole.

Come comportarsi quindi con materiali naturali reperiti nelle vicinanze di un cantiere in bioedilizia, quali ad esempio terra cruda di scavo, coccio pesto, paglia?

Il 9 agosto 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione. 

L’articolo 5 del D.Lgs. 106/2017 cita

Condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti da costruzione

1. Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale sia terminato il periodo di coesistenza desumibile dall’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige, salvo i casi previsti dall’articolo 5 del regolamento stesso, una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4, 6 e 7 del medesimo regolamento ed appone, all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

Quindi in tutti i casi ricadenti nell’articolo 5 del regolamento 305/2011, non è necessario produrre una dichiarazione di prestazione DoP e relativa marcatura CE. 

Regolamento 305/2011

A mio modo di vedere, i materiali naturali reperiti nelle vicinanze del cantiere e lavorati in maniera tradizionale, fuori da logiche industriali e di serie, rientrano nei casi descritti di seguito.

Art. 5 Regolamento UE 305/2011

Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, ed in mancanza di disposizioni dell’Unione o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante può, all’atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora:

a) il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell’incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;

b) il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure

c) il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l’appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.

Per approfondimenti:

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