Nuove Regole Operative GSE per le Comunità Energetiche Rinnovabili

Una ventata di aria fresca per il settore energetico italiano! Le nuove “Regole Operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR”, aggiornate al 16 luglio 2025, sono finalmente disponibili e rappresentano una pietra miliare per l’adozione delle energie rinnovabili.

Leggi fino in fondo, troverai il link per scaricare le linee guida operative GSE aggiornate.

Questo corposo documento, che attua il Decreto CACER (Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414) e la Delibera TIAD (Delibera ARERA 727/2022/R/eel), incorpora anche le recenti modifiche introdotte dal Decreto 127/25 e dal Decreto-Legge 19/2025, ampliando le opportunità e semplificando i processi.

Se hai mai sognato di produrre e condividere la tua energia pulita, o di far parte di una comunità energetica, questo è il momento giusto per approfondire!

Nuove regole operative GSE comunità energetiche rinnovabili

Cos’è il Servizio per l’Autoconsumo Diffuso?

Il Servizio per l’Autoconsumo Diffuso è un meccanismo gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Il suo scopo principale è facilitare la produzione e la condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, determinando e valorizzando l’energia condivisa e autoconsumata. È il cuore pulsante dei nuovi incentivi, che mirano a promuovere un modello energetico più sostenibile e partecipato.

Le Figure Chiave del Sistema Energetico Condiviso

Per navigare in questo nuovo panorama, è fondamentale conoscere i ruoli principali:

  • Il Referente: questo è il soggetto centrale per ogni configurazione. Può essere una persona fisica o giuridica, ed è incaricato della gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio. Il Referente è la controparte contrattuale del GSE per l’ottenimento dei benefici e riceve tutte le comunicazioni.

    Deve, inoltre, assicurare che l’eventuale tariffa premio eccedentaria (l’incentivo che supera una certa soglia, vedi oltre) sia destinata a consumatori non-imprese o utilizzata per finalità sociali sul territorio in cui operano gli impianti. In molti casi, il Referente necessita di un mandato specifico dagli altri membri della configurazione.
  • Il Produttore: l’intestatario dell’officina elettrica o del codice ditta dell’impianto, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio. In una singola configurazione possono esserci più produttori diversi tra loro.
  • Il Cliente Finale: la persona fisica o giuridica che preleva energia dalla rete per il proprio uso finale, ovvero l’intestatario della bolletta elettrica. La sua titolarità del punto di connessione è verificata tramite il Registro Centrale Ufficiale (RCU) del Sistema Informativo Integrato (SII) di Acquirente Unico S.p.A..

Punti di Connessione, Accumuli e Infrastrutture di Ricarica

Un requisito fondamentale è che tutti i punti di connessione (sia di consumo che di produzione) devono ricadere nell’area sottesa alla medesima cabina primaria. Il GSE pubblica una mappa interattiva per la consultazione di queste aree, aggiornata con frequenza biennale. È importante notare che:

  • Non è possibile includere punti di connessione che beneficiano già del servizio di Scambio sul Posto.
  • Una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di più di una configurazione.

I sistemi di accumulo (batterie) sono ammessi e devono essere installati in conformità alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 e registrati sul sistema GAUDÌ gestito da Terna. Anche le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici possono essere presenti nelle configurazioni e l’energia prelevata tramite esse è inclusa nel calcolo dell’energia condivisa.

Le Configurazioni Ammesse: Chi Può Accedere ai Benefici?

Le “Regole Operative” distinguono diverse tipologie di configurazioni:

1. Configurazioni che Accedono alla Tariffa Incentivante e al Contributo per la Valorizzazione dell’Energia Autoconsumata

Queste sono le configurazioni che godono dei maggiori benefici economici:

  • Autoconsumatore Individuale “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione: un singolo cliente finale che produce e consuma energia utilizzando la rete di distribuzione. Questo soggetto deve avere la piena disponibilità delle aree dove sono ubicati gli impianti di produzione. I produttori “terzi” sono ammessi, ma devono essere soggetti alle istruzioni dell’autoconsumatore.
  • Gruppo di Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: un gruppo di almeno due autoconsumatori situati nello stesso condominio o edificio. I loro rapporti devono essere regolati da un contratto di diritto privato che assicuri il mantenimento dei diritti del cliente finale (inclusa la scelta del venditore), identifichi un soggetto delegato per il riparto dell’energia, e consenta il recesso con eventuali corrispettivi equi per gli investimenti.

    Il Referente può essere uno degli autoconsumatori, l’amministratore di condominio, il rappresentante legale dell’edificio, o una ESCO certificata. Le definizioni di “edificio” e “condominio” sono precise, includendo anche “supercondominio”, villette a schiera e centri commerciali per le parti comuni.
  • Comunità Energetica Rinnovabile (CER): un soggetto giuridico basato sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo e controllato da azionisti o membri situati nelle vicinanze degli impianti. L’oggetto sociale prevalente della CER deve essere la fornitura di benefici ambientali, economici o sociali ai membri o alle aree locali, e non il profitto finanziario. I membri possono essere persone fisiche, PMI (anche partecipate da enti territoriali), associazioni, enti del Terzo Settore, amministrazioni locali, enti religiosi e di ricerca/formazione. La CER deve essere proprietaria o avere la disponibilità e il controllo degli impianti.

    Lo Statuto/Atto Costitutivo deve prevedere un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia condivisa e la destinazione delle tariffe premio eccedenti per fini sociali o a consumatori non-imprese. La costituzione della CER deve avvenire prima della richiesta al servizio. Anche i produttori non membri (“terzi”) possono conferire mandato perché la loro energia rilevi nella configurazione.

2. Configurazioni che Accedono al Solo Contributo per la Valorizzazione dell’Energia Autoconsumata

Per queste configurazioni, non sono previsti vincoli specifici sulla fonte, data di entrata in esercizio o potenza degli impianti di produzione.

  • Cliente Attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione
  • Gruppo di Clienti Attivi che agiscono collettivamente
  • Comunità Energetica dei Cittadini (CEC)
  • Autoconsumatore Individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta

Requisiti Fondamentali per Accedere agli Incentivi (Tariffa Incentivante)

Per le configurazioni che ambiscono alla tariffa incentivante (Autoconsumatore a distanza, Gruppo di autoconsumatori, CER), gli impianti devono soddisfare criteri stringenti:

  • Fonti Rinnovabili: devono essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, come definite nell’Appendice A delle Regole Operative. Sono ammessi impianti che producono incidentalmente energia da fonti non rinnovabili, purché la quota sia annualmente inferiore al 5%. Gli impianti ibridi (con frazione non rinnovabile superiore) non sono ammessi.
  • Potenza Massima: la potenza massima è di 1 MW per impianto, calcolata come somma delle sezioni che compongono le unità di produzione collegate allo stesso punto di connessione. Impianti oltre 1 MW riceveranno solo il contributo di valorizzazione dell’energia autoconsumata.
  • Data di Entrata in Esercizio: generalmente, gli impianti devono essere entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021 (giorno successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021). Tuttavia, per le CER, è stata introdotta una flessibilità: possono essere inclusi impianti entrati in esercizio fino a 150 giorni dall’entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero entro il 22 giugno 2024), anche se prima della regolare costituzione della CER, a patto che si dimostri che l’impianto era stato realizzato con tale finalità.
  • Principio “Do No Significant Harm” (DNSH): gli impianti devono rispettare rigorosamente il principio “Non Arrecare Danno Significativo” agli obiettivi ambientali definiti dal Regolamento UE 2020/852. Questo include la protezione del clima, l’uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine, l’economia circolare, la prevenzione e riduzione dell’inquinamento, e la protezione e ripristino della biodiversità. La verifica viene effettuata sia in fase di richiesta (ex-ante) che dopo la realizzazione (ex-post), tramite l’allegato di check-list di autocontrollo.
  • Componenti: gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati esclusivamente con componenti principali nuovi (moduli e inverter). Per impianti diversi dal fotovoltaico (es. idroelettrici, eolici, a biomasse), è ammesso l’uso di componenti rigenerati da officine specializzate. I moduli fotovoltaici devono provenire da produttori iscritti al Registro AEE.
  • Divieto di Frazionamento Artato: è severamente vietato il frazionamento artificiale degli impianti per eludere i meccanismi incentivanti. Il GSE valuta la contiguità delle particelle catastali, la riconducibilità del produttore (es. società collegate o con medesimo centro decisionale) e la prossimità delle date di autorizzazione o inizio lavori per identificare iniziative frazionate. Il superamento della soglia di 1 MW a seguito di frazionamento comporta la decadenza dagli incentivi o la rimodulazione.
  • Impianti Esistenti: le CER possono includere impianti entrati in esercizio fino al 15 dicembre 2021, ma la loro potenza non può superare il 30% della potenza complessiva della configurazione. Questi impianti esistenti non accedono agli incentivi, ma la loro energia rileva per il calcolo dell’energia autoconsumata che beneficia del contributo di valorizzazione.
  • Esclusione Imprese in Difficoltà: non è consentito l’accesso agli incentivi alle imprese considerate “in difficoltà” secondo specifici criteri europei. Sono esclusi anche soggetti con provvedimenti antimafia o ordini di recupero di aiuti di Stato illegittimi.
  • Obbligo di Integrazione delle Fonti Rinnovabili negli Edifici: per gli edifici di nuova costruzione, gli incentivi sono riconosciuti solo per la quota di potenza che eccede l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili.

I Contributi Economici: Come Funzionano gli Incentivi?

I benefici economici riconosciuti alle configurazioni ammesse sono di tre tipi e hanno una durata di 20 anni:

  1. Tariffa Incentivante (Tariffa Premio): Riconosciuta per l’energia elettrica condivisa incentivabile. Il suo valore dipende dalla potenza dell’impianto:
    • 80 €/MWh per impianti con potenza ≤ 200 kW.
    • 70 €/MWh per impianti con potenza > 200 kW e ≤ 600 kW.
    • 60 €/MWh per impianti con potenza > 600 kW. Questa tariffa è corretta in base all’insolazione per gli impianti fotovoltaici: +10 €/MWh per le regioni del Nord e +4 €/MWh per le regioni del Centro. L’erogazione avviene con un acconto mensile (stimato con coefficiente di contemporaneità α=0.60) e un conguaglio annuale basato sulle misure effettive.
    • Tariffa Premio Eccedentaria: un aspetto cruciale è la gestione della “tariffa premio eccedentaria”. Se l’energia condivisa incentivabile supera una certa percentuale (generalmente 55% per accesso alla sola tariffa premio, 45% in caso di cumulo con contributo PNRR), l’importo eccedente deve essere destinato a consumatori non-imprese e/o utilizzato per finalità sociali con ricadute sui territori interessati.

      Esempi di finalità sociali includono la valorizzazione ambientale, il sostegno a iniziative culturali/sportive, la ricerca scientifica, e attività di coinvolgimento della comunità locale per garantire trasparenza sull’uso delle premialità. Le configurazioni devono mantenere una contabilità separata per le diverse contribuzioni.
  2. Contributo per la Valorizzazione dell’Energia Autoconsumata: questo è un corrispettivo unitario che remunera l’energia autoconsumata, relativo alle componenti tariffarie di trasmissione e distribuzione evitate. Per i gruppi di autoconsumatori, include il corrispettivo unitario forfettario mensile (TRASE per la trasmissione, BTAU per la distribuzione) e un valore per le perdite evitate (cPR). Per CER e autoconsumatori individuali a distanza, si basa principalmente sulla tariffa di trasmissione (TRASE). Non viene corrisposto per l’energia autoconsumata all’interno di un Sistema di Distribuzione Chiuso.
  3. Ritiro dell’Energia Elettrica Immessa in Rete (RID): se richiesto dal Referente, il GSE può ritirare l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti, secondo le condizioni economiche previste dalla Deliberazione ARERA 280/07. I contratti di Scambio sul Posto esistenti vengono risolti in caso di accesso al RID o al servizio di autoconsumo diffuso.

Cumulabilità degli Incentivi: La tariffa incentivante non è cumulabile con altri incentivi in conto esercizio, il Superbonus (Decreto Rilancio) o contributi in conto capitale superiori al 40% dei costi ammissibili. È cumulabile con i contributi PNRR (con decurtazione della tariffa incentivante), altri contributi in conto capitale non superiori al 40%, contributi per studi di prefattibilità e spese preliminari, detrazioni fiscali ordinarie, e altre forme di sostegno pubblico che non costituiscono aiuti di Stato.

Contributi in Conto Capitale PNRR: Un Sostegno agli Investimenti

Per incentivare ulteriormente la transizione energetica, sono disponibili contributi in conto capitale a valere sulla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR. Questi sono destinati alla realizzazione di nuovi impianti o potenziamenti da fonti rinnovabili che faranno parte di una CER o di un Gruppo di Autoconsumatori.

Requisiti Chiave per i Contributi PNRR:

  • Intervento: nuova costruzione o potenziamento di impianti.
  • Potenza: non superiore a 1 MW.
  • Ubicazione: in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Un’importante novità dal 16 maggio 2025 ha esteso l’applicabilità anche ai comuni tra 5.000 e 50.000 abitanti per domande presentate da tale data o avvio lavori tra il 16 maggio 2025 e l’apertura dello Sportello aggiornato.
  • Tempistiche:
    • Avvio lavori: deve essere successivo alla data di presentazione della domanda di contributo, con alcune eccezioni per spese preliminari (studi di prefattibilità, costi di connessione, costi di costituzione delle configurazioni).
    • Completamento lavori: entro il 30 giugno 2026.
    • Entrata in esercizio: entro 24 mesi dal completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Queste tempistiche si applicano anche ai progetti già presentati prima del 26 giugno 2025.
  • Principio DNSH: obbligatorio il rispetto del principio “Do No Significant Harm”.
  • Contratto per Tariffa Incentivante: l’impianto, una volta realizzato, dovrà essere inserito in una CER o Gruppo di autoconsumatori per la quale risulti attivo il contratto per l’erogazione della tariffa incentivante.
  • Soggetto Beneficiario: deve essere il soggetto che sostiene l’investimento (la CER stessa, un produttore/cliente finale membro della CER o del Gruppo di autoconsumatori, o il legale rappresentante del condominio/edificio). Questo soggetto è sottoposto alle stesse cause di esclusione previste per l’accesso agli incentivi.

Spese Ammissibili e Controlli: le spese ammissibili includono la realizzazione degli impianti, i sistemi di accumulo, macchinari e software, opere edili necessarie, costi di connessione, studi di prefattibilità, progettazioni, direzioni lavori e collaudi. Le spese devono essere documentate con fatture elettroniche e pagamenti tracciabili (bonifico bancario/postale), riportando specifici elementi identificativi come il CUP (Codice Unico di Progetto) e il riferimento PNRR. L’IVA non è ammissibile a meno che non sia irrecuperabile.

Il contributo PNRR è riconosciuto in misura massima del 40% della spesa ammissibile, con massimali specifici per kW. È cumulabile con la tariffa incentivante (con decurtazione di quest’ultima) e con altri contributi in conto capitale (fino al 40%) purché non provenienti da altri programmi o strumenti dell’Unione Europea, al fine di evitare il “doppio finanziamento”.

I beneficiari devono identificare il Titolare Effettivo e dichiarare l’assenza di conflitti di interesse, in linea con gli obblighi di audit e controllo del PNRR.

Come Presentare la Domanda al GSE

Le domande per entrambi i tipi di accesso (servizio di autoconsumo diffuso e contributo PNRR) devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite il Portale informatico del GSE (area clienti > applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC”). Richieste inviate con altri canali non saranno considerate.

  • Domanda per il Servizio di Autoconsumo Diffuso: il Referente deve assicurarsi che gli impianti siano correttamente registrati su GAUDÌ e che tutti i punti di connessione rientrino nella stessa cabina primaria. La procedura prevede un esame tecnico-amministrativo con verifiche incrociate di dati. Il GSE comunica l’esito (accoglimento, richiesta integrazioni, preavviso di rigetto, diniego) con tempistiche definite.
  • Verifica Preliminare di Ammissibilità: è un’opzione volontaria e a pagamento per CER, Gruppi di autoconsumatori e Autoconsumatori a distanza. Il GSE fornisce un parere entro 60 giorni. Per richiederla, la CER/gruppo deve essere già costituita, l’autorizzazione dell’impianto avviata o ottenuta, e gli impianti non ancora in esercizio.
  • Domanda per il Contributo PNRR: lo sportello per la presentazione delle domande PNRR sarà chiuso improrogabilmente il 30 novembre 2025, o prima in caso di esaurimento delle risorse (2,2 miliardi di Euro). Il processo include un’istruttoria da parte del GSE (90 giorni) e un decreto di concessione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), seguito dalla firma di un “atto d’obbligo” da parte del beneficiario.
    • Erogazione del Contributo PNRR: il beneficiario può richiedere un’anticipazione fino al 30% (con presentazione di fideiussione), una quota intermedia del 40% (per impianti > 200kW, al raggiungimento del 40% delle spese ammissibili) o direttamente il saldo del 100% dopo il completamento dei lavori e il sostenimento delle spese. Il completamento dei lavori deve essere comunicato al GSE con la rendicontazione delle spese a saldo entro il 31 agosto 2026.

Controlli, Verifiche e Decadenza dagli Incentivi / Revoca del Contributo

Il GSE effettua controlli e verifiche (documentali e/o sopralluoghi, anche senza preavviso) durante l’intero periodo di incentivazione e di erogazione del contributo, per assicurare il mantenimento dei requisiti e la conformità delle dichiarazioni.

La decadenza dagli incentivi e il recupero delle somme erogate possono avvenire in caso di:

  • Perdita dei requisiti di ammissibilità.
  • Dichiarazioni non veritiere o documenti falsi.
  • Manomissione degli strumenti di misura.
  • Assenza/revoca di titoli autorizzativi.
  • Violazione del divieto di cumulo o frazionamento artato.
  • Comportamento ostativo ai controlli.

Per i contributi PNRR, la revoca è disposta dal MASE in casi simili, ma include anche la mancata stipula del contratto per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e la mancata garanzia del funzionamento dell’impianto per almeno 5 anni nell’ambito di una configurazione CACER.

Queste nuove Regole Operative offrono un quadro chiaro e un supporto concreto per la diffusione dell’autoconsumo e delle comunità energetiche, delineando un percorso promettente verso un futuro energetico più pulito e decentralizzato per l’Italia. Assicurati di consultare sempre il documento integrale e il sito del GSE per tutti i dettagli e gli aggiornamenti.

APPROFONDIMENTI

Mi aiuti a diffondere l'articolo? Condividilo se ti è piaciuto, grazie!

Hai già scaricato questi fogli di calcolo gratuiti?

Fogli excel per calcoli termici edifici: epi limite, risparmio energetico, indici di comfort, trasmittanza, prestazione energetica, raccolta dati ape Non perderti queste guide e fogli excel gratuiti per lavorare agevolmente nel risparmio energetico e sostenibilità ambientale degli edifici
Privacy

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.